REGISTRO DEI PRATICANTI
l Tirocinio Professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. La pratica professionale va eseguita presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto nell’Albo da almeno 5 anni. Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.
Il tirocinio può essere svolto anche in località estere, per un periodo non superiore a 6 mesi, a condizione che dominus Professionista sia abilitato ed iscritto in uno degli Istituti Professionali esteri.
Il Tirocinio Professionale parte dal giorno di deposito della domanda di iscrizione presso la Segreteria dell'Ordine.
Successivamente, la domanda di iscrizione verrà esaminata dell'apposita commissione che valuterà e verificherà la correttezza dei requisiti del praticante e il regolare deposito delle dichiarazioni sostitutive di certificazione della Formazione Professionale Continua del Professionista presso il quale è svolto il periodo formativo.
Il Registro dei tirocinanti è attualmente suddiviso in:
- Sezione A -“Tirocinanti Dottori Commercialisti”Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. Alla sezione A si accede con il diploma di laurea magistrale della classe lm-56 ovvero della classe lm-77 (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S (D.m. 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione A “Commercialisti ” dell’Albo professionale.
- Sezione B - “Tirocinanti Esperti Contabili” Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale. Alla Sezione B si accede con il diploma di laurea triennale della classe l-18, ovvero della classe l-33 (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28 (ex DM 3 novembre 1999. n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione B “Esperti Contabili” dell’Albo professionale.
A seguito dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 il Tirocinio professionale nella Sezione A è consentito solo a coloro che al momento dell'iscrizione al Registro hanno conseguito la laurea Specialistica o Magistrale (64S/84S - LM 56/77).
N.B. Il tirocinante non ha diritto ad essere trasferito dalla Sezione B alla Sezione A del Registro, in quanto la disciplina del tirocinio non consente passaggi di sezione.
Una volta conseguita, poi, la laurea specialistica/magistrale e se vorrà essere ammesso a sostenere l'esame di Stato da Dottore Commercialista, dovrà iscriversi nella Sezione A del Registro per svolgere un ulteriore anno di tirocinio.
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Domanda di iscrizione Registro dei Praticanti Sez. A - B
mod.002 TIROCINIO-ISCRIZIONE-_mod.002_frequenza-studio
mod.003 Dichiarazione_di_impegno_deontologico_del_dominus_mod.003
CONCLUSIONE PRATICANTATO
Al termine del praticantato è necessario inviare alla Segreteria il documento attestate l'ultimo periodo di tirocinio compilato e firmato sia dal Tirocinante che dal Dominus.
Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’ammissione all’esame di Stato l’Ordinanza MIUR prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiamo completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, (per coloro che completeranno il tirocinio il giorno stesso dell’esame saranno esclusi da tale sessione) devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami".
I sopracitati candidati dovranno inoltre informare opportunamente la Segreteria che hanno presentato domanda alle Università per l’esame di stato: il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine.
Pertanto, ai fini della partecipazione all’esame di Stato, solo a partire dall’assunzione della delibera sarà possibile legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.
Comunicazione fine praticantato
Richiesta certificato di iscrizione al Registro Praticanti
Richiesta di certificato di compiuta pratica
Durante il praticantato, ogni semestre è necessario che i tirocinanti trasmettano all'Ordine una relazione attestante lo svolgimento del tirocinio. Nel mese di gennaio e luglio tale documento deve essere aggiornato digitalmente insieme al proprio dominus e inviato all'Ordine a mezzo PEC.
Scarica Relazione attestante il tirocinio